Nel momento in cui si conclude un vendita di un immobile pignorato è necessario che si emetta un documento al fine di attestare il passaggio dell’immobile dal vecchio al nuovo proprietario.
Questo documento è il Decreto di Trasferimento Immobili.
Questo decreto è un documento pubblico con il quale avviene il trasferimento dell’immobile. È il giudice responsabile che, apponendo la firma, decide del trasferimento.
Questo atto deve contenere dati precisi riguardati il nuovo e il vecchio proprietario, una descrizione dettagliata dell’immobile, l’ordine da parte del giudice e l’ingiunzione al debitore di lasciare l’immobile. Inoltre tramite questo atto si cancellano le trascrizioni dei pignoramenti sull’immobile.
Una volta che il decreto viene emesso (depositato in cancelleria dal giudice) è compito del Cancelliere pubblicarlo. Una volta pubblicato questo decreto non sarà più modificabile (fatta eccezione di intervento con altro atto pubblico). Dalla cancelleria vengono emesse due copie autentiche, una delle quali sarà trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Questa trasmissione deve avvenire entro 20 giorni dalla consegna in Cancelleria. Tale termine è stato portato a 60 giorni poiché ci si è resi conto fosse troppo poco.
Il trasferimento all’Agenzia delle Entrate era esclusivamente in capo alle cancellerie e solo più tardi ne è stata data facoltà anche al professionista che si occupa del pignoramento.
Per opporsi al Decreto di Trasferimento Immobili è necessario segnalare dei vizi dello stesso e presentare opposizione (opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 del Codice di Procedura Civile).
Esistono due tipi di opposizione, una nasce prima dell’inizio dell’esecuzione e un’altra prende forma quando l’esecuzione ha già avuto inizio.
Ognuno dei soggetti protagonisti del Decreto Trasferimento Immobili può porre opposizione. È possibile presentare opposizione entro 20 giorni.
Come sottolineato in precedenza senza la firma del Giudice non c’è validità dell’atto, per cui il trasferimento dell’immobile non è valido. C’è da sottolineare, però, che il giudice prima di apporre firma deve provvedere a tutta una serie di verifiche, non sempre immediate. A causa di queste verifiche, spesso e volentieri, i tempi per la firma si allungano. Se il tempo trascorso si allunga a dismisura è possibile presentare un’istanza di sollecito.